Dal credito d'imposta alla maggiorazione del costo, che cosa cambia per chi investe in un sistema MES
L'iperammortamento 2026 sostituisce i crediti Transizione 4.0 e 5.0 con una maggiorazione del costo ammortizzabile fino al 180%. I software interconnessi al sistema di gestione della produzione rientrano fra i beni agevolabili dell'Allegato V.
Pagina aggiornata al 5 settembre 2026. La materia è in evoluzione e alcune questioni applicative sono ancora aperte. Le informazioni riportate hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere del vostro consulente fiscale, che va sempre acquisito prima di impegnare un investimento.
L'iperammortamento è una maggiorazione del costo fiscale di un bene strumentale nuovo, riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e utilizzata soltanto per calcolare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria deducibili. L'impresa continua a pagare il prezzo reale del bene, ma lo deduce come se fosse costato molto di più.
La misura è stata reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026, cioè la legge 30 dicembre 2025 n. 199, all'articolo 1 commi da 427 a 436, e si applica agli investimenti effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Sul piano amministrativo il programma viene chiamato Nuovo Piano Transizione 5.0, e la scheda ufficiale con tutti i decreti si trova sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il doppio nome genera parecchia confusione, quindi conviene sapere fin da subito che iperammortamento e Nuovo Piano Transizione 5.0 indicano la stessa cosa.
Il credito d'imposta era un importo che maturava e si compensava in F24, quindi un beneficio liquido e immediato, disponibile anche per un'impresa priva di reddito imponibile. L'iperammortamento agisce invece sulla base imponibile, riducendo l'IRES o l'IRPEF lungo tutto il piano di ammortamento del bene.
Ne discendono tre conseguenze pratiche che vale la pena mettere in conto prima di firmare un ordine. Il vantaggio è differito nel tempo anziché immediato, non produce effetti ai fini IRAP, e richiede capienza fiscale, poiché se manca il reddito imponibile le maggiori quote si deducono negli esercizi successivi fino a esaurimento. Un'azienda in perdita ottiene quindi molto meno di quanto otteneva con il vecchio credito, e questo è il primo elemento da verificare con il commercialista.
La finestra utile va dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028, e in quel periodo deve collocarsi il completamento dell'investimento, individuato secondo i criteri ordinari del TUIR sulla data di effettuazione. Per i beni immateriali come il software vale la regola della competenza fiscale, non quella dei principi contabili adottati dall'impresa.
La misura dispone di una dotazione definita, pari a circa 9,8 miliardi di euro, e le risorse vengono assegnate secondo l'ordine di arrivo delle prenotazioni. Chi rinvia la decisione a ridosso della scadenza corre quindi due rischi distinti, cioè l'esaurimento del plafond e la compressione dei tempi tecnici di installazione e collaudo, che su un progetto MES non sono mai brevi.
Possono accedere tutti i titolari di reddito d'impresa residenti in Italia, senza distinzione di forma giuridica, dimensione, settore economico o regime contabile, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Restano fuori i professionisti e, in generale, i soggetti che non producono reddito d'impresa.
L'agevolazione decade in presenza delle cause di esclusione ordinarie, fra cui procedure concorsuali liquidatorie, sanzioni interdittive e irregolarità gravi in materia di sicurezza sul lavoro o di contribuzione previdenziale. Sono condizioni che il perito e il certificatore verificano, quindi conviene sistemarle prima e non a investimento concluso.
La maggiorazione è graduata per scaglioni di investimento e si applica in modo progressivo, quindi un investimento che supera una soglia beneficia dell'aliquota più alta sulla parte che vi rientra e di quella inferiore sull'eccedenza.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione | Risparmio fiscale indicativo con IRES al 24% |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% | 43,2% del costo |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro | 100% | 24% del costo |
| Da 10 a 20 milioni di euro | 50% | 12% del costo |
Praticamente tutti i progetti MES delle piccole e medie manifatture ricadono nel primo scaglione, quindi con la maggiorazione al 180%. Il tetto complessivo agevolabile è fissato a venti milioni di euro per anno d'imposta.
I beni ammessi sono elencati in due allegati alla legge di bilancio, che sostituiscono i vecchi allegati A e B della legge 232 del 2016. L'Allegato IV raccoglie i beni materiali, quindi macchine utensili, sistemi di automazione, robot e impianti interconnessi, mentre l'Allegato V raccoglie i beni immateriali, cioè software, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale dei processi.
Rientrano inoltre gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, con regole dimensionali proprie. Su questo fronte la novità rilevante è che tali impianti possono accedere anche in via autonoma, senza essere trainati da un investimento digitale.
Il ritorno della piena agevolabilità dei software è la novità che riguarda più da vicino chi sta valutando un sistema di controllo della produzione. I software acquisiti come beni ammortizzabili e compresi nell'Allegato V sono agevolabili a condizione che siano collegati al sito produttivo e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione.
Un software MES è esattamente questa fattispecie, poiché nasce per governare l'avanzamento della produzione e dialoga in modo bidirezionale con i macchinari e con il gestionale. La stessa logica vale per i moduli di raccolta dati di produzione e per lo schedulatore euristico, che operano sugli stessi flussi.
Va detto con chiarezza che l'inclusione non è automatica per il solo fatto di comprare un software industriale. È la perizia a stabilire, bene per bene, la corrispondenza alle voci dell'allegato e il rispetto dei requisiti tecnici, e il fornitore ha il dovere di mettere il perito nelle condizioni di farlo.
Nessun requisito pesa quanto l'interconnessione, perché è quello che distingue un investimento agevolabile da un normale acquisto di attrezzatura. Il bene deve scambiare informazioni con i sistemi aziendali attraverso protocolli documentati, deve essere identificato in modo univoco e deve risultare integrato nella rete di fabbrica o nella catena di fornitura.
Nella comunicazione al GSE si indica, per ciascun bene, la data prevista di interconnessione ai sistemi aziendali, che deve essere uguale o successiva alla data di completamento. La sequenza non è un dettaglio formale, poiché un bene consegnato e mai interconnesso resta fuori dall'agevolazione anche se pagato e installato.
Qui si colloca il ruolo di un sistema MES, che non è soltanto un bene agevolabile in sé. Interconnettendo macchinari e gestionale, Heuris è spesso l'elemento che rende dimostrabile l'interconnessione anche degli impianti dell'Allegato IV acquistati contestualmente, tema approfondito nella pagina sull'integrazione con l'ERP.
Il perito ha bisogno di evidenze, non di dichiarazioni. Heuris dialoga con gli impianti attraverso i protocolli standard dell'automazione, quindi SCADA, OPC-UA, lettura diretta dei PLC e MODBUS sulle macchine più datate, e ogni collegamento lascia una traccia verificabile nella base dati.
Alla fine dell'installazione forniamo una documentazione tecnica che descrive i flussi in ingresso e in uscita per ciascun impianto, la mappatura dei segnali, l'identificazione univoca delle risorse, il collegamento fra ordine di produzione del gestionale e fase eseguita in reparto, oltre alle registrazioni che dimostrano lo scambio effettivo dei dati nel tempo. È il materiale su cui il perito costruisce l'asseverazione.
Consigliamo di mettere a contratto sia la data di consegna sia quella di interconnessione, anziché limitarsi a indicarle, e di individuare il tecnico che firmerà la perizia prima di ordinare il bene. Sono due accorgimenti che trasformano l'istruttoria in un adempimento formale invece che in un rischio.
Il punto merita attenzione perché incide sulla forma contrattuale della fornitura. L'agevolazione opera sulle quote di ammortamento, quindi una licenza capitalizzata fra le immobilizzazioni immateriali e riconducibile all'Allegato V genera quote maggiorabili, mentre un canone periodico contabilizzato come costo di esercizio non genera alcuna quota da maggiorare.
Allo stato attuale i canoni di software cloud, SaaS e as-a-service risultano esclusi dalla disciplina. Rispondendo all'interrogazione parlamentare 5-05448, il Governo ha confermato che MIMIT e MEF stanno valutando una modifica normativa per ammetterli, ma fino all'approvazione del correttivo quei costi restano fuori. A decidere è la forma contrattuale e non il nome commerciale del prodotto.
Chi sta valutando un sistema di controllo della produzione dovrebbe quindi porre la domanda al fornitore prima della firma, poiché due offerte apparentemente equivalenti possono avere trattamenti fiscali opposti.
L'accesso non è automatico e passa interamente dalla piattaforma informatica del GSE, operativa dal 12 giugno 2026 per le prenotazioni, come annunciato dal comunicato del Ministero e ripreso anche dalla rivista dell'Agenzia delle Entrate.
Il percorso si articola in una comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva, con la quale si prenota il beneficio, una comunicazione di conferma da trasmettere entro sessanta giorni dall'esito positivo e subordinata al pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene, e una comunicazione di completamento. A queste si aggiungono due comunicazioni annuali di monitoraggio. Il mancato invio anche di una sola di esse impedisce il perfezionamento della procedura.
Va segnalata una differenza onerosa rispetto al passato. La perizia tecnica asseverata è obbligatoria per qualunque valore del bene, poiché non è più prevista l'autodichiarazione del legale rappresentante per gli investimenti sotto i trecentomila euro. Alla comunicazione finale si accompagna anche la certificazione contabile, e i relativi costi restano a carico dell'impresa.
Prendiamo un progetto di controllo della produzione da 75.000 euro, importo coerente con gli interventi descritti nelle nostre case history, ammortizzato con coefficiente del 20% e quindi su cinque esercizi.
| Costo del software MES | 75.000 euro |
| Maggiorazione al 180% (primo scaglione) | 135.000 euro |
| Base fiscalmente ammortizzabile | 210.000 euro |
| Quota annua ordinaria, coefficiente 20% | 15.000 euro |
| Quota annua con maggiorazione | 42.000 euro |
| Maggior deduzione annua | 27.000 euro |
| Minore IRES annua, aliquota 24% | 6.480 euro |
| Risparmio fiscale complessivo su cinque esercizi | 32.400 euro, pari al 43,2% del costo |
Il conto presuppone capienza fiscale in ciascuno dei cinque esercizi e non considera l'IRAP, sulla quale la maggiorazione non produce effetti. Il coefficiente di ammortamento va verificato caso per caso, perché incide sulla distribuzione del beneficio negli anni ma non sul suo importo complessivo.
Il risparmio massimo sul primo scaglione si attesta al 43,2% del costo, valore che deriva dal 180% moltiplicato per l'aliquota IRES del 24%. Circolano stime più generose, che confondono la maggiorazione con il risparmio, e conviene diffidarne quando arrivano da un fornitore.
Restano poi da sottrarre i costi della pratica, cioè perizia asseverata, certificazione contabile ed eventuale assistenza sulle comunicazioni. Su un progetto di piccola dimensione incidono in misura non trascurabile, quindi il beneficio netto è inferiore a quello nominale.
Un'ultima considerazione di merito. L'agevolazione migliora il rendimento di un investimento che ha già senso, ma non trasforma in buono un progetto sbagliato. Il vero ritorno di un sistema MES sta nell'efficientamento dei processi, argomento che trattiamo con i numeri nella pagina sull'indice OEE, e l'iperammortamento va considerato un acceleratore, non la ragione dell'acquisto.
Il primo errore è ordinare il bene prima di aver trasmesso la comunicazione preventiva, poiché la prenotazione precede l'investimento e non lo segue. Il secondo è trascurare il termine dei sessanta giorni per la conferma, oppure arrivarci senza aver pagato l'acconto del 20%.
Il terzo è il più frequente sui progetti software, cioè considerare l'interconnessione un adempimento successivo da sistemare quando ci sarà tempo. Se manca la prova dello scambio effettivo di dati con i sistemi aziendali, il perito non può asseverare e l'intero beneficio salta.
Il quarto riguarda la forma contrattuale, con canoni e servizi in abbonamento inseriti in una pratica che ammette soltanto beni capitalizzati. Il quinto, meno appariscente, è la sottovalutazione delle comunicazioni annuali di monitoraggio, che decorrono dalla comunicazione preventiva e non dal completamento dell'investimento.
Sì, se acquisito come bene ammortizzabile, compreso nell'Allegato V e interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione. La corrispondenza va attestata dalla perizia tecnica asseverata.
No. È una maggiorazione del costo fiscale che aumenta le quote di ammortamento deducibili, quindi riduce IRES e IRPEF nel tempo e non si compensa in F24. Non produce effetti ai fini IRAP.
Sì. La perizia asseverata è obbligatoria per qualunque importo, e non è più ammessa l'autodichiarazione del legale rappresentante per gli investimenti inferiori a trecentomila euro.
No. La comunicazione preventiva va trasmessa prima di effettuare l'investimento, poiché serve a prenotare le risorse. Chi acquista senza prenotare perde il beneficio.
Allo stato attuale no. Sono agevolabili le licenze capitalizzate fra le immobilizzazioni immateriali, mentre i canoni cloud e SaaS restano esclusi in attesa di un eventuale correttivo normativo.
È cumulabile con agevolazioni finanziate da risorse nazionali ed europee sugli stessi costi, a condizione che i diversi sostegni non coprano le medesime quote di costo e che la somma non superi il costo effettivamente sostenuto. Non è cumulabile con i vecchi crediti Transizione 4.0 e 5.0 sui medesimi beni.
La verifica va fatta prima di ordinare, non dopo. Se stai valutando un sistema di controllo della produzione, possiamo esaminare insieme quali componenti dell'offerta sono riconducibili all'Allegato V e quale documentazione tecnica serve al perito per asseverare l'interconnessione. Il primo incontro è gratuito e non impegna.
Il Software MES HEURIS non solo raccoglie i dati dalla sensoristica sui macchinari, ma permette di vedere i dati organizzati in report e fare delle analisi sull'andamento della produzione.
Alcuni casi particolari